sabato, giugno 07, 2008

ICI Prima Casa: Chi paga e chi non paga

Vedi stralcio art. 1 del decreto legge:


Art. 1 (Esenzione Ici prima casa)

1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

(omissis)

Quindi l’esenzione dall’ICI riguarda:

1. l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (ovvero quelle in cui il soggetto ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria) e rientrante nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11;

2. l’unità immobiliare, rientrante nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11, posseduta nel territorio del Comune, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;

3. l’unità immobiliare, rientrante nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11, posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti non locata ovvero occupata da parenti entro il primo grado, i quali ivi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale;

4. l’unità immobiliare, rientrante nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibita a residenza e dimora abituale dal socio assegnatario;

5. l’unità immobiliare, rientrante nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11, regolarmente assegnata dagli Istituti autonomi per le case popolari;

6. l’unità immobiliare, rientrante nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o altro diritto reale di godimento da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

7. l’unità immobiliare, rientrante nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove e' ubicata la casa coniugale.

In tutti gli altri casi di unità immobiliari, rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, o ad esse assimilate per legge o per regolamento, si applica l’aliquota deliberata dal Consiglio Comunale, nonché la detrazione prevista per legge di € 103,29.

Si sottolinea, inoltre, che nel caso di cui al precedente punto 7., l’assimilazione all’abitazione principale della fattispecie ivi descritta, opera solo ed esclusivamente se il soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale non sia titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale su altro immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove e' ubicata la casa coniugale.

Pertanto, se un soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale, ubicata nel Comune di Cagliari, possiede a Cagliari (a titolo di proprietà o di altro diritto reale) un altro immobile destinato a propria abitazione principale, dovrà applicare, in relazione alla propria quota sulla casa coniugale, l’aliquota prevista per gli altri immobili ad uso abitativo, ovvero l’aliquota del 6,5 ‰ (vedi aliquote deliberate).


ALIQUOTE DELIBERATE

Per poter usufruire delle aliquote agevolate

occorre presentare al Comune apposita comunicazione (secondo i moduli predisposti dall’Ufficio) contenente l’indicazione degli identificativi catastali, della rendita e dell’indirizzo dell’immobile per il quale si chiede l’agevolazione e la data da cui decorre l’agevolazione.

Tale comunicazione deve essere presentata nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di decorrenza dell’agevolazione.


In parole povere le categorie catastali in ROSSO pagano l'ICI, quelle in BLU non la pagano

Praticamente il POPOLO grazie a questo GOVERNO non paga più l'ICI sulla PRIMA CASA

VI RACCOMANDIAMO DI NON PAGARLA!!!


CATEGORIE CATASTALI
A/1 Abitazioni di tipo signorile
Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in
zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche
e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di
tipo residenziale.

A/2 Abitazioni di tipo civile
Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con
caratteristiche, tecnologiche e di rifiniture di livello
rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di
tipo residenziale. Sono compatibili con la categoria anche
quelle unità immobiliari (minialloggi) di consistenza
notevolmente inferiore a quella propria delle abitazioni
di tipo civile, con caratteristiche costruttive, tecnologiche, di
rifinitura e dotazioni proprie della categoria.

A/3 Abitazione di tipo economico
Unità immobiliari appartenenti a fabbricati di economia sia
per i materiali impiegati che per la rifinitura,e con impianti
tecnologici limitati ai soli indispensabili. Sono compatibili
con la categoria anche quelle unità immobiliari (minialloggi)
di consistenza inferiore a quella propria delle abitazioni di
tipo economico, con caratteristiche costruttive, tecnologiche,
di rifinitura e dotazioni proprie della categoria.

A/4 Abitazione di tipo popolare
Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche
costruttive e di rifinitura di modesto livello e dotazione
limitata di impianti quantunque indispensabili.

A/5 Abitazione di tipo ultrapopolare
(in disuso)

A/6 Abitazioni di tipo rurale
(in disuso)

A/7 Abitazioni in villini
Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso
in più unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive,
tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo
civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle
unità imm. che lo compongono, di aree coltivate o no a
giardino.

A/8 Abitazioni in ville
Per ville devono intendersi quei fabbricati caratterizzati
essenzialmente dalla presenza di parchi e/o giardino edificati
in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di
pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture di livello
superiore all'ordinario.

A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
Si iscrivono in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti
che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni ed i
volumi edificati non sono comparabili con le unità tipo delle
altre categorie. Essi, ordinariamente, costituiscono una sola
unità imm. E' però compatibile con l'attribuzione della
categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente
indipendenti, censibili nelle altre categorie.


Per tutte quelle Categorie Catastali che non pagano l'ICI e' compreso nell'abolizione della tassa anche il primo BOX pertinenziale.